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refuta s’intende il trasferimento o l’alienazione ad altri
dei titoli nativi, concessi, riconosciuti, rinnovati o nei quali è
succeduta, fuori dell’ordine della successione diretta; per la refuta
occorre l’assenso di tutti i successibili intermedi, vale a dire
di coloro ai quali sarebbe spettato il titolo secondo l’atto di
concessione.
Attualmente, in qualità di consulenti, possediamo alcuni mandati
per titoli nobiliari di chiara fama ( alcuni di dinastia imperiale ) appartenenti
o appartenuti a ordini cavallereschi non nazionali e ad antiche e cospicue
famiglie, le quali, attraverso un atto di aggregazione familiare nobiliare
avanti a un notaio, possono refutare per degna continuazione il status
corrispondente ai relativi titoli nobiliari, predicati, qualifiche e stemmi,
con eventuali passaggi magistrali.
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