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Riteniamo che la Patria Magistratura sia oggi l’unica
autorità che, in qualità di organo accertatore e tutelatore
dei diritti, come si occupa della tutela del più geloso e delicato
tra i diritti della personalità, cioè quello al nome, così
abbia il compito e la potestà di accertare la legale esistenza di
un status particolare in una determinata famiglia e di dichiarare
la spettanza dei titoli nobiliari, predicati, qualifiche e stemmi annessi
al medesimo. Così motivati, valenti legali sono dopo non poche fatiche
arrivati a un elaborato cesello giuridico, che conduce a certificare la
legittimità attuale del diritto affermato dal Richiedente. Quindi,
riassumendo, l’accertamento della spettanza del titolo nobiliare,
predicato, stemma e qualifiche in capo all’avente diritto si svolge
attraverso la pronuncia di una sentenza arbitrale e secondo le norme vigenti
in materia di arbitrato, a norma degli Artt. 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile, fra il possessore del titolo nobiliare di cui si chiede
l’accertamento e l’Istituto di Diritto Nobiliare.
La sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite 20/05/1965, n. 987, afferma
che “l’accertamento preliminare della spettanza del titolo nobiliare
può tuttavia compiersi a diversi fini: per la cognomizzazione del
predicato, per il diritto di appartenenza a determinate associazioni, per
beneficiare di particolari vantaggi, quali l'ammissione in collegi o l'attribuzione
di borse di studio…” Il Supremo Collegio ha osservato, anche
con riferimento alla sentenza dalla Cassazione Civile n. 2087/1961, che
“gli accertamenti incidentali e le relative affermazioni sull’esistenza
del titolo nobiliare… devono considerarsi anch’essi implicitamente
ammessi dalla Legge e non possono importare lesione del principio della
parità sociale dei cittadini, proclamato dall’Art. 3 della
Costituzione Italiana”. L’arbitrato assume, mediante provvedimento
del Magistrato richiesto nelle forme di Legge, forza di sentenza (così
la Corte Costituzionale, 12 Febbraio 1963, n. 2) fra le parti, gli eredi
o aventi causa (Cassazione Civile, Sez. III, 29 Maggio 1980, n. 3552) ed
efficacia di cosa giudicata se non impugnata nei termini di Legge, Cassazione
Civile, Sezione I, 7 Febbraio 1963, n. 194. Il Presidente d’un Tribunale
ordinario della Repubblica Utaliana, accertata la conformità della
sentenza arbitrale alle disposizioni di Legge, lo dichiara esecutivo nel
territorio della repubblica con Decreto, mediante deposito nella Cancelleria
del Tribunale, con successiva pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Questa pietra miliare costituisce una
verità incontrastabile, rendendo giustizia alla nobiltà ma,
soprattutto, agli uomini che vantano un’eredità di onore e
un patrimonio di virtù. Attività di natura legale che viene
espressa da valenti avvocati e professionisti del settore.
Per la consulenza e servizi in sede legale, notarile e arbitrale, incluse
tutte le registrazioni di rito e memorie araldico-nobiliari e genealogiche,
esclusi i pareri pro veritate, con assistenza sino alla presentazione,
pronuncia ed esecuzione da parte del Tribunale Arbitrale Internazionale
- Organo Permanente della Corte Arbitrale di Giustizia Nobiliare di Padova,
composto da magistrati arbitrali, giudici di I grado, e verifica della trascrizione
dell'eventuale decreto di omologa della sentenza emesso dal Presidente d’un
Tribunale Ordinario della Repubblica Italiana, e registrato all’ufficio
delle Entrate ai fini dell’attribuzione di validità di sentenza
allo stesso, ivi compresi i costi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, con l’ulteriore possibilità di esecuzione della
sentenza nel territorio degli oltre 100 Stati aderenti alla Convenzione
di New York del 10-06-1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio
1968, n. 62, il tutto acclarando, ove positivo, il status nobiliare
dell’avente diritto, legittimando la spettanza del titolo nobiliare,
del predicato, dello stemma e delle qualifiche qualora configurate, tale
atto valendo come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare innanzi
alla magistratura italiana dei titoli nobiliari e cavallereschi - ovvero
della Gran Maestranza di un Ordine cavalleresco e della qualità di
soggetto di diritto pubblico internazionale nel rispetto della legge 3 marzo
1951, n. 178 - e degli annessi predicati e connesse spettanze, stemma e
qualifiche, concessi da un sovrano o da un principe pretendente al trono
e giurisdizionalmente accertato titolare di fons honorum, |
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